La legge federale sull'utilizzo dei profili genetici nel procedimento penale viene approvata il 18 settembre 2002. Esaminiamone in dettaglio gli aspetti più importanti: L'articolo 2 (Profilo di DNA e uso previsto), dovrebbe assicurare che la schedatura genetica non possa essere utilizzata per scopi diversi da quelli giudiziari.
"L’analisi del DNA non può essere utilizzata per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso. In via eccezionale, è possibile analizzare sequenze codificanti del DNA per fare luce su crimini, se ciò è necessario all’identificazione dell’autore o alla produzione di prove." L'espressione "analizzare sequenze codificanti" significa che la polizia può schedare, olre al profilo genetico, le caratteristiche individuali come il colore della pelle o la predisposizione a certe malattie. Se tale eccezione è prevista dalla legge, c'è il rischio che tali dati personali possano essere utilizzati anche a scopi commerciali. Ad esempio, case farmaceutiche e società assicurative sono interessatissime ad entrarne in possesso. E controllare il destino effettivo di tali informazioni è quasi impossibile.
La schedatura genetica si applica ad una fascia molto ampia della popolazione svizzera. Come si legge all'articolo 3 (Prelievo di campioni e analisi del DNA nel procedimento penale), siamo tutti a rischio:
"Per far luce su un crimine o un delitto, ai fini dell’analisi del DNA è possibile prelevare un campione, ad esempio uno striscio della mucosa orale (SMO), delle persone seguenti (persone implicate): a. persone sospette; b. altre persone, in particolare vittime e persone autorizzate ad accedere al luogo del delitto, se il prelievo è utile a distinguere le loro tracce da quelle dell’autore del reato; c. una cerchia di persone che presentano caratteristiche essenziali dell’autore del reato, al fine di identificarle quali autori o scagionarle nell’ambito di un'indagine a tappeto"
Quindi, il Dna di qualsiasi cittadino può essere registrato, dato che tutti possono essere considerati "sospetti" in un'indagine giudiziaria. La legge svizzera è ispirata apertamente alla legge inglese, come suggeriva la commissione nominata nel 1998 dal dipartimento federale di giustizia e polizia, che applica la schedatura genetica una parte molto ampia della popolazione: nel Regno Unito è prevista anche per violazioni del codice della strada. La Svizzera va anche al di là, dato che coinvolge non solo le persone condannate, ma anche i "sospetti". Inoltre, "Ai fini dell’allestimento di un profilo di DNA, può essere prelevato un campione su persone che stanno scontando una pena detentiva superiore a un anno."
I detenuti sono coinvolti da subito nella nuova repressione. Scontata la pena carceraria, rimangono schedati anche dopo la pena (senza esplicita richiesta di cancellazione, vedi oltre). In questo modo, la condanna priva il detenuto dei suoi diritti anche dopo aver scontato la pena. Ma non solo i detenuti sono presi di mira esplicitamente:
"Al di fuori del procedimento penale, può essere allestito il profilo di DNA di persone che: a. non possono essere identificate con altri mezzi e b. non possono fornire informazioni sulla propria identità. Se ciò è utile a identificarle, può essere analizzato anche materiale biologico di tali persone."
Le persone che "non possono fornire informazioni sulla propria identità" sono soprattutto i migranti. Senza documenti, si è quindi sottoposti alla schedatura genetica anche fuori da ogni procedimento penale. La vaghezza delle condizioni di applicazione pone queste categorie di persone sono sottoposte in una sorta di sorveglianza, dato che ogni capello caduto è sufficiente a individuarli e identificarli.
L'articolo 17 disciplina la cancellazione dei profili genetici registrati. La cancellazione dei profili genetici dei sospetti dovrebbe essere automatica e indipendente dalla richiesta della persona interessata (ma sarà bene tenere gli occhi aperti). Le autorità sono obbligate alla cancellazione in molti casi:
"L’Ufficio federale cancella i profili di DNA (...) su richiesta dell’autorità competente; quest’ultima deve richiedere la cancellazione nel corso del procedimento, non appena si è potuto scagionare la persona implicata".
Attenzione! "Scagionare" non vuol dire "assolvere". Come recita l'articolo 17 (Domanda di cancellazione del profilo di Dna), in caso di assoluzione la cancellazione non è affatto automatica:
"L’Ufficio federale cancella il profilo di DNA su domanda della persona implicata: a. non appena il procedimento in questione è sfociato in un’assoluzione; b. 1 anno dopo l’abbandono del procedimento; c. 5 anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale della pena; d. 5 anni dopo il pagamento di una multa o dopo la conclusione di un lavoro di utilità pubblica; e. 20 anni dopo la liberazione da una pena detentiva o dall’internamento oppure dopo l’esecuzione di un provvedimento terapeutico".
Come si vede, il controllo genetico dura più a lungo della detenzione carceraria. In questo articolo, tra l'altro, si è trovato anche un modo per stabilire la schedatura di chi ha problemi mentali: "il profilo di DNA non è cancellato se l’assoluzione o l’abbandono del procedimento sono dovuti all’irresponsabilità dell’autore.
Anche in caso di assoluzione, quindi, un "irresponsabile" deve rimanere schedato! Ma i condannati "normali" non si facciano illusioni: una volta schedati, basta il parere di un giudice per negare il diritto alla cancellazione: citando ancora il famigerato articolo 17: "Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c-e, è necessario chiedere il consenso dell’autorità competente. Quest’ultima può negare il consenso se permane un sospetto concreto riguardo a un crimine o a un delitto non prescritto o si teme una recidiva. Il consenso di autorità estere non è necessario."
Ultima informazione da conoscere: anche chi è stato schedato nel quadro dell'ordinanza federale del 2000 ha diritto alla cancellazione dei dati nei casi previsti, secondo l'articolo 21: "La presente legge è parimenti applicabile ai profili di DNA già registrati nel sistema d’informazione in virtù dell’ordinanza del 31 maggio 2000 6 concernente il sistema d’informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA)". |